Una delle rilevanti novità della legge di riforma dell’imposta di successione e donazione, prevista dal decreto legislativo n. 139/2024, è la modifica della norma che dichiara esenti da imposta di donazione determinati trasferimenti di aziende e di quote di partecipazione al capitale di società.
In particolare, il comma 4-ter, dell’articolo 3, del decreto legislativo n. 346 del 1990, prende in considerazione la disciplina di esenzione relativa al passaggio di aziende e partecipazioni societarie al coniuge e ai discendenti a seguito di donazioni o successioni.
Il comma 4-ter è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139.
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Con l’articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo n. 346/1990 viene disposto che:
L’esclusione dall’imposta di donazione e di successione, si applica ai trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, in favore dei discendenti e del coniuge, aventi ad oggetto aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni.
In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (“a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato”):
il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile (”1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria”) o integrato un controllo già esistente.
Aziende o rami di esse
In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
Quote sociali e azioni
In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (“a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato”)
il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
Altre quote sociali
In caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
Dichiarazione di impegno
Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno:
- alla continuazione dell'attività o
- alla detenzione del controllo o
- al mantenimento della titolarità del diritto.
Decadenza dal beneficio
Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto dell’articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo n. 346/1990, comporta:
- la decadenza dal beneficio;
- il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
- degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Azioni e quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni
Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.
Altre novità
Il prelievo sulle Rendite
È stato modificato l’articolo 46 del Testo unico dell'imposta di registro.
In particolare si è previsto che il saggio legale di interesse, da assumere ai fini della determinazione dei coefficienti da utilizzare per la base imponibile delle rendite e usufrutto, non può essere inferiore al tasso del 2,5%.
Unico erede under 16
Il decreto legislativo n. 139/2024, di riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni, introduce, una importante disposizione che consente agli eredi under 26 di ottenere lo svincolo delle somme, prima della presentazione della dichiarazione di successione, a determinate condizioni.
L'art. 48 del decreto legislativo n. 346/1990, al suo quarto comma dispone che
"Le banche e gli altri intermediari finanziari, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione".
L'art. 48 del decreto legislativo n. 346/1990, al suo comma quattro bis dispone che:
"In deroga a quanto previsto dal comma 4, i soggetti ivi indicati, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l'unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma".
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