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Può essere esperita in via surrogatoria l'azione di riduzione per lesione di legittima dal creditore del legittimario totalmente pretermesso?

03 marzo 2025

Con l'ordinanza interlocutoria del 2 gennaio 2025, n. 23, la Suprema Corte rimette alle Sezioni Unite la tematica riguardante l'esperibilità, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, il quale abbia trascurato di esercitarla.

Sono due i quesiti sottoposti dalla Suprema Corte alle Sezioni Unite con l'ordinanza interlocutoria del 2 gennaio 2025, n. 23.

Primo quesito

ll primo quesito concerne la correttezza della nozione di trascuratezza, quale presupposto dell'azione surrogatoria, ai sensi dell'art. 2900 c.c.

L'art. 2900 c.c. stabilisce che: "Il creditore per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purchè i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi".

Nell'esaminare la questione posta dal caso in esame, i giudici di legittimità hanno ritenuto indispensabile ricordare in via preliminare gli orientamenti contrapposti della Suprema Corte sulla nozione di trascuratezza nell'esercizio dei diritti da parte del debitore, quale requisito che legittima l'esercizio dell'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c..

I due orientamenti in merito al concetto di "trascuratezza"

  • L'orientamento tradizionale, considera come presupposto dell'azione surrogatoria, oltre all'esistenza del credito e all'insolvenza del debitore, anche l'inerzia di quest'ultimo, ossia il suo comportamento omissivo o insufficientemente attivo, restando precluso al creditore sindacare le modalità con le quali il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica.
  • Un secondo orientamento non ritiene una inattività totale del debitore al fine di legittimare l'azione in via surrogatoria da parte del creditore, considerando in tal caso idonea anche un'attività quantitativamente o qualitativamente insufficiente per la tutela della situazione giuridica del debitore.

Secondo quesito

Il secondo quesito sottoposto dalla Suprema Corte alle Sezioni Unite ha ad oggetto l'esperibilità, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, il quale abbia trascurato di esercitarla.

Il problema si pone perchè l'art. 557, comma 1, del cod. civ. dispone che la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima, può essere domandata dai legittimari, individuati all'art. 536 c.c., dai loro eredi o aventi causa.

Il terzo comma dell'art. 557, al comma 3, del cod. civ., prosegue affermando, che i creditori del defunto non possono esercitare l'azione di riduzione per lesione di legittima, né approfittarne, se il legittimario avente diritto alla riduzione abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, in tal modo evitando la confusione tra il patrimonio del defunto e quello degli eredi.

Vediamo nel dettaglio i diversi orientamenti in materia esaminati dai giudici di legittimità.

Tesi dell'inclusione dei creditori del legittimario nella categoria degli "aventi causa"dal legittimario.

In dottrina alcuni interpreti, hanno proposto di includere nella categoria degli aventi causa dal legittimario anche i suoi creditori; ma come confermato dalla separata menzione all'art. 1415 cod. civ. degli aventi causa e dei creditori delle parti, non si tratta di sinonimi, in quanto sono aventi causa i terzi che siano divenuti acquirenti proprio del diritto alla quota di legittima per atto inter vivos, che sono equiparati agli eredi del legittimario, imponendosi sia per il legittimario, che per i suoi eredi ed aventi causa, il riferimento alla quota riservata all'originario legittimario.

Per contro, sono creditori del legittimario quei terzi che, pur senza essere titolari originari o sopravvenuti del diritto alla quota di legittima, vantino un credito certo sul patrimonio del legittimario ed hanno quindi interesse alla sua conservazione, o al suo accrescimento attraverso l'esercizio vittorioso dell'azione di riduzione.

La tesi che desume la legittimazione del creditore del legittimario nell'art. 557, terzo comma, c.c.

La via che è stata seguita dalla Suprema Corte per giustificare l'esercizio, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso è stata invece individuata nella lettura in negativo dell'art. 557 comma 3 cod. civ.

Tale disposizione, dopo avere stabilito che i donatari ed i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne, dispone che neppure i creditori del defunto possono chiederla, né approfittarne se il legittimario avente diritto alla riduzione abbia accettato col beneficio d'inventario.

Da ciò si è ritenuto di dover desumere che nel caso in cui il legittimario avente diritto alla riduzione abbia, invece, accettato puramente e semplicemente l'eredità, con conseguente confusione patrimoniale, i creditori del defunto possano esercitare l'azione di riduzione per lesione di legittima, o avvantaggiarsene, perché ormai equiparati ai creditori del legittimario, i quali a maggior ragione dovrebbero vedersi riconosciuta tale legittimazione, in quanto, a differenza dei creditori del defunto, sarebbero sprovvisti di qualsiasi strumento di tutela, non potendo neppure impugnare gli atti dispositivi pregiudizievoli del de cuius con lo strumento dell'azione revocatoria ordinaria.

La Suprema Corte osserva che la lettura dell'art. 557 comma 3 cod. civ. desta perplessità:

  • sia in quanto la disposizione si riferisce solo ai creditori del defunto, che hanno interesse a ricomporre nella sua consistenza il patrimonio del defunto impoverito da donazioni e disposizioni testamentarie, e non a tutti i creditori ereditari ed in particolare ai creditori del legittimario pretermesso, che hanno invece interesse a vedere ricostituito nel valore pari alla quota riservata il patrimonio del legittimario pretermesso;
  • sia in quanto da una disposizione dettata solo in negativo per l'ipotesi dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte del legittimario pretermesso, si pretende di desumere, in positivo, la legittimazione all'esercizio dell'azione di riduzione dei creditori del legittimario pretermesso, che però non rientrano nel numerus clausus dei soggetti che secondo l'art. 557 comma 1 cod. civ. possono esercitare tale azione.

La Suprema Corte osserva che, di tale azione dovrebbe ritenersi precluso l’esercizio in via surrogatoria da parte di terzi secondo la previsione dell’ultima parte del primo comma dell’art. 2900 cod. civ., in base alla quale, l’esercizio di detta azione non è consentito quando si tratti di diritti o di azioni che non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Ciò in quanto l’esito vittorioso dell’azione di riduzione per lesione di legittima, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, comporta l’acquisizione da parte del legittimario totalmente pretermesso della qualità di erede.

Ciò finirebbe per imporre al legittimario pretermesso un’accettazione dell’eredità, che non costituisce per iI legittimario un obbligo giuridico e già in diritto romano era un actus legitimus strettamente personale e non assoggettabile a termini, o condizioni.

Atto che è considerato, in genere, come un atto insuscettibile di esercizio in via surrogatoria da parte dei creditori personali del chiamato all’eredità, comportante la responsabilità illimitata del legittimario pretermesso per i debiti del defunto, oltre a conseguenze di carattere personale o morale.

La tesi dell'applicazione analogica dell'art. 524 c.c.

La sentenza di questa Corte n. 16623 del 20.6.2019, consapevole delle problematiche derivanti dal riconoscimento della legittimazione in via surrogatoria all'esercizio dell'azione di riduzione per lesione di legittima a favore del creditore del legittimario totalmente pretermesso, pur escludendo formalmente l'applicabilità dell'art. 524 cod. civ., ha finito per ricavare, proprio dall'applicazione analogica di quell'articolo, il principio del soddisfacimento del creditore che abbia agito in surrogazione nei limiti del suo credito, e quello della mancata acquisizione della qualità di erede da parte del legittimario pretermesso salvo il caso in cui all'esito dell'accoglimento dell'azione di riduzione vengano restituiti in suo favore dei beni, laddove se di vera e propria azione di riduzione per lesione di legittima si trattasse, anche se esercitata in via surrogatoria, l'effetto del suo esercizio dovrebbe comunque essere quello della ricostituzione della quota riservata al legittimario;

in caso di esito vittorioso ed a prescindere dall'accoglimento di una connessa domanda di restituzione dei beni, l'effetto sarebbe quello dell'acquisizione da parte del legittimario pretermesso della qualità di erede, con conseguente assunzione di responsabilità per i debiti del defunto.

In senso contrario la Cassazione civile sez. II, 29/07/2008, n. 20562 ha sul punto statuito che: "L'azione ex art. 524 c.c., mediante la quale i creditori del rinunciante all'eredità chiedono di essere autorizzati all'accettazione con beneficio d'inventario, in nome e luogo del rinunciante stesso, non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso, non potendo quest'ultimo essere qualificato chiamato all'eredità, prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione che abbia rimosso l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie".

Tuttavia, come osserva la Suprema Corte, Pur non potendosi negare la diversità esistente tra il chiamato all'eredità che riceve la delazione e può acquisire i beni mediante accettazione dell'eredità, o rinunciarvi, ed il legittimario totalmente pretermesso, che non è beneficiario di alcuna delazione ed acquisisce la qualità di erede solo in caso di esito vittorioso dell'azione di riduzione per lesione di legittima, potendo egli rinunciare solo all'azione di riduzione senza produrre un impoverimento immediato del suo patrimonio, ma comunque precludendo in tal modo qualsivoglia possibilità futura di acquisizione di beni ereditari, se si considera che l'art. 524 cod. civ. si colloca tra gli strumenti di tutela conservativa dei diritti dei creditori, i suddetti aspetti differenziali appaiono privi di rilievo determinante.

Conclusioni

La Suprema Corte ritiene di rimettere le due questioni di rilievo nomofilattico, come sopra prospettate, alla Prima Presidente della Corte, affinché ne valuti l’opportunità di decisione da parte delle Sezioni Unite.

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