L'articolo 2437 sexies del codice civile
L'articolo 2437 sexies del codice civile, in tema di azioni riscattabili, dispone che le disposizioni degli articoli 2437-ter (criteri di determinazione del valore delle azioni) e 2437-quater (procedimento di liquidazione) si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci.
Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.
La norma in esame introduce nel nostro ordinamento le azioni riscattabili, ossia quelle azioni per le quali, attraverso un'apposita clausola statutaria di riscatto, si prevede che al verificarsi di determinate condizioni, anch'esse previste statutariamente, alla società o ai soci è attribuito il diritto di riscattarle.
Natura giuridica del riscatto
Il riscatto ha natura giuridica di diritto potestativo, il cui esercizio comporta direttamente la fuoriuscita delle azioni dal patrimonio del riscattato e l'acquisto delle azioni in capo al riscattante.
Il riscatto consente di attribuire rilievo ad accadimenti, spesso a carattere soggettivo, che sono normalmente irrilevanti per la struttura e l'organizzazione corporativistica della società per azioni e può assumere una funzione sanzionatoria, non di rado in aggiunta ad altre sanzioni statutariamente previste.
Il diritto di riscatto è normalmente subordinato al ricorrere di determinate circostanze quali la morte del socio, il superamento di determinate soglie di partecipazione al capitale sociale, il venir meno in capo ai soci di determinati requisiti soggettivi, l’inadempimento di prestazioni accessorie, l’inerzia del socio nella partecipazione alle attività sociali o la sua irreperibilità, altre circostanze determinate dallo statuto.
La massima n. 99 del Consiglio Notarile di Milano
Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 99, (Azioni riscattabili e introduzione della clausola di riscatto) ha chiarito che la riscattabilità delle azioni può essere una delle caratteristiche, o anche l'unica caratteristica, che le differenzia dalle altre azioni che compongono il capitale, concretandosi in tal modo "categoria" a norma dell'art. 2348, secondo comma, del codice civile.
Prosegue affermando che la stessa riscattabilità può essere prevista, altresì, quale condizione in cui qualsiasi azione può incorrere, al verificarsi di particolari eventi.
Il Consiglio notarile di Milano ha chiarito, inoltre, che la creazione di azioni riscattabili può avvenire, oltre che in sede di atto costitutivo anche attraverso la modifica dello statuto, purché consti il consenso dei titolari di tali azioni.
Ha osservato, altresì, che le azioni riscattabili, possono essere, invece, previste con delibera assembleare adottata con le maggioranze normalmente richieste per le modificazioni dello statuto qualora:
- sia consentito (e non imposto) ai soci di trasformare le loro azioni in azioni riscattabili ovvero
- si tratti di aumento di capitale a pagamento con emissione di nuove azioni riscattabili, ovvero
- la riscattabilità sia prevista quale condizione in cui qualsiasi azione può incorrere al verificarsi di particolari situazioni e, al momento dell'inserimento, nessuno degli azionisti si trovi in tali situazioni.
Le massime del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato.
In materia di azioni riscattabili occorre evidenziare due massime del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, ossia la massima n. 79 del 2022 e la massima n. 80 del 2022.
Massima n 79/2922
In particolare con la massima n. 79 del 2022 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato si osserva che:
"1. Lo statuto può prevedere una disciplina del riscatto diversa per diversi gruppi di azioni, così da creare categorie di azioni connotate, anche esclusivamente, dalla diversa disciplina della soggezione all’altrui potere di riscatto (categorie di azioni riscattabili).
2. La connotazione di una categoria di azioni può essere determinata, dal lato attivo, dall’attribuzione del potere riscatto o altresì, in caso di più gruppi di azioni connotate dal potere di riscatto, dai diversi presupposti in forza dei quali i loro titolari sono legittimati ad esercitare detto potere (configurazione della categoria sul piano del lato attivo del potere di riscatto).
3. Il potere di riscatto può essere attribuito ai soci che, in un determinato momento storico, si trovino in una specifica situazione di fatto, senza divenire pertanto caratteristica delle azioni di cui sono titolari.
4. E’ legittima la clausola che attribuisca il potere di riscatto ad azionisti in subordine al mancato esercizio del potere di riscatto da parte della società, trattandosi di condizione statutaria di legittimità del suo esercizio, o, per la stessa ragione, la clausola statutaria che riconosca alla società il potere di riscatto, previa autorizzazione dell’assemblea ai sensi dell’art.2357 c.c., in caso di mancato esercizio del potere di riscatto da parte degli azionisti che ne hanno diritto prioritario".
Massima n. 80 del 2022
Con la massima n. 80 del 2022 Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato si osserva che:
"1. Qualora, ai sensi dell’art.2437 sexies c.c., tutte o parte delle azioni siano riscattabili da parte della società, lo statuto può derogare all’applicazione dell’art.2437 quater c.c., prevedendo che la società stessa acquisti direttamente le azioni per le quali ha esercitato il potere di riscatto.
2. Qualora le azioni siano riscattabili da parte di soci, lo statuto può chiarire che la disposizione dell’art.2437 quater c.c., e quindi il procedimento di liquidazione nella stessa previsto, non si applica.
3. Anche qualora sia applicabile il procedimento previsto nell’art.2437 quater c.c. in quanto compatibile, l’esercizio del potere di riscatto non può costituire legittima ragione di riduzione reale del capitale sociale al di fuori della fattispecie prevista nell’art.2357 bis, primo comma, lett. a) c.c., stante l’espresso rinvio a quest’ultima disposizione contenuto nell’art.2437 sexies c.c..
4. Qualora la società intenda esercitare il potere di riscatto, ai sensi dell’art.2437 sexies c.c., trattandosi di una fattispecie di acquisto discrezionale, si applica la disciplina dell’art.2357 c.c., a meno che lo statuto preveda che le azioni possano essere riscattate, ai sensi dell’art.2437 sexies c.c., per essere annullate, previa delibera di riduzione del capitale sociale ex art.2445 c.c., ai sensi dell’art.2357 bis, lett.a) c.c., espressamente richiamato.
5. La fonte statutaria rende il riscatto una vicenda organizzativa funzionale a determinare una modificazione del rapporto sociale misurato in azioni (alla stregua del recesso e della decadenza del socio moroso disciplinata nell’art.2344 c.c.) e pertanto l’esercizio del relativo potere, anche se attribuito ad azionisti, deve essere sempre mediato dagli organi sociali, come chiarito anche dalla disciplina legale (art.2437 ter e art.2437 quater c.c.).
Pertanto, l’autonomia statutaria può elaborare liberamente termini, condizioni e modalità di esercizio ed attuazione del potere di riscatto, nel rispetto del diritto del socio riscattato all’equa valorizzazione della liquidazione involontaria del suo investimento e della necessaria partecipazione dell’organo di amministrazione e di quello controllo, per le rispettive competenze, in funzione di determinazione del valore delle azioni riscattate in conformità ai criteri legali e statutari (ai sensi dell’art.2343 ter c.c.), di accertamento delle condizioni e dei presupposti statutari e legali (art.2357 c.c.) di esercizio del – e di soggezione al - potere di riscatto, di attuazione della sostituzione dell’azionista riscattato con il titolare del potere di riscatto nell’organizzazione sociale, di pagamento del valore di liquidazione all’azionista che ha subito il potere di riscatto.
6. Qualora la riscattabilità rappresenti la caratteristica di una categoria, l’avvenuto riscatto non muta le caratteristiche dell’azione che resterà riscattabile, salvo che lo statuto non ne preveda la conversione automatica in azioni ordinarie o di altra categoria non connotata da riscattabilità.
Qualora tutte le azioni siano riscattabili, l’estinzione del potere e della correlata posizione di
soggezione consegue solo alla modifica dello statuto sociale, non all’esercizio del potere medesimo".
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