Definizione
La donazione ai sensi dell'art. 769 c.c.: "è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione"
Dalla norma sopra citata si evince che la donazione è un contratto a titolo gratuito, che si perfeziona per effetto della sola manifestazione di volontà delle parti (salvo in caso di donazioni di modico valore, in cui occorre in tal caso la consegna della res donata) e che produce il depauperamento del donante a fronte dell'arricchimento altrui.
La donazione è un contratto, di talché non può realizzarsi senza il consenso del beneficiario, nella forma dell'accettazione.
Tuttavia, in via eccezionale è prevista quale negozio unilaterale, nell'ipotesi di donazione obnuziale.
Caratteristiche
In relazione alle caratteristiche si rileva che la donazione è caratterizzata da:
- spontaneità, in quanto il soggetto donante non deve essere gravato da alcun obbligo, nemmeno di carattere extragiuridico (es. obbligo morale). Di conseguenza deve ritenersi inammissibile il preliminare di donazione e deve escludersi che l'adempimento di un'obbligazione naturale possa configurare donazione;
- bilateralità, in quanto la donazione, salvo nel caso in cui si tratti di donazione di modico valore, deve essere accettata dal donatario;
- formalità, in quanto l'art. 48 della legge notarile prescrive, relativamente a tale tipo di contratto, la presenza di due testimoni, nonchè l'atto pubblico;
- gratuità, in quanto il donante non deve ricevere la controprestazione;
- spirito di liberalità, in quanto è necessario l'animus donandi.
Causa
Essa si compone di due elementi ossia l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo.
In relazione all'elemento oggettivo, esso è costituito dall'incremento del patrimonio altrui contro il depauperamento di colui che ha disposto del diritto o che ha assunto un obbligo.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, (l'animus donandi) esso è costituito dallo spirito di liberalità del soggetto donante collegato ad un suo interesse non patrimoniale ed integrante la causa dei negozi liberali in genere.
La stipula
Capacità di donare
Per la stipula occorre innanzitutto la capacità di donare che risulta estesa anche a:
- soggetti minori e soggetti inabilitati in occasione del matrimonio;
- a minori emancipati autorizzati all'esercizio dell'impresa commerciale.
Capacità di ricevere
Occorre altresì, la capacità di ricevere, che è riconosciuta:
- a chi ha la capacità giuridica;
- al concepito o al nascituro non ancora concepito ma figlio di persona vivente al tempo della donazione.
Occorre evidenziare che in relazione alla capacità di ricevere sono incapaci di ricevere per donazione:
- il tutore e il protutore del soggetto donante prima dell'approvazione del rendiconto;
- il notaio rogante, gli interpreti e i testimoni.
Forma
La donazione deve assumere la forma dell'atto pubblico notarile redatto alla presenza di due testimoni, a pena di nullità, salvo il caso di donazione di modico valore, in cui la solennità della forma viene sostituita dalla traditio.
Oggetto
Quanto all'oggetto, esso può essere la disposizione di un diritto o l'assunzione di un'obbligazione da parte del donante.
Al contrario non potrà mai essere oggetto di donazione un bene futuro, salvo che non si tratti di un bene già esistente ma non ancora separato.
Ipotesi ammesse
Sono ammesse le seguenti ipotesi; ossia la donazione:
- congiuntiva, ossia fatta congiuntamente a favore di più donatari;
- con clausola di accrescimento, in forza della quale se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresce agli atri;
- con sostituzione ordinaria o fedecommissoria assistenziale;
- con riserva di usufrutto in base al quale il contraente si riserva l'usufrutto sulla cosa donata e dopo di lui lo riserva a vantaggio di una o più persone ulteriori, ma non successivamente.
Elementi accidentali
Nel contratto di donazione possono essere presenti gli elementi accidentali, ossia la condizione, il termine e l'onere.
Per questi troverà applicazione la disciplina generale prevista per il contratto con le seguenti precisazioni:
In relazione alla condizione sono ammesse figure particolari di condizione:
- condizione di reversibilità, ossia si prevede che le cose donate tornino al donante se il donatario o questi e i suoi discendenti gli premuoiano;
- condizione nelle donazioni obnuziali, ossia la condizione consiste nella celebrazione delle nozze da parte dei donatari.
In relazione all'onere, la risoluzione per l'inadempimento può essere chiesta solo se prevista espressamente nel contratto.
Effetti particolari della donazione
Inadempimento
In caso di inadempimento o di ritardo nell'esecuzione della donazione, il soggetto donante risponde soltanto per dolo o colpa grave.
Responsabilità per vizi
Il donante risponde per vizi solo per dolo o assunzione della garanzia mediante patto speciale.
Evizione
La garanzia per l'evizione è dovuta solo se il donante ha promesso la garanzia ovvero è dipesa da dolo o fatto personale del donante, ovvero se si tratti di donazione modale o rimuneratoria.
Obbligo di alimenti
Dalla donazione deriva l'obbligo per il donatario, con precedenza rispetto ad ogni altro obbligato, di prestare gli alimenti, tranne che si tratti di donazione obnuziale e donazione rimuneratoria.
Revoca
La revoca si fonda nell'esigenza di tutelare gli interessi fondamentali come l'ingratitudine del donatario verso il donante o la sopravvenienza di figli del donante stesso.
A tal proposito, la donazione può essere revocata in due ipotesi:
- Ingratitudine del donatario, ossia nel caso in cui il donatario assuma un comportamento gravemente lesivo del patrimonio morale del soggetto donante.
Si tratta di casi di:
- indegnità previsti per le successioni;
- ingiuria grave verso il donante;
- grave giudizio al patrimonio del donante;
- indebito rifiuto agli alimenti.
L'azione si prescrive in un anno dalla conoscenza del fatto.
- Sopravvenienza di figli o discendenti, nel caso in cui il soggetto donante non avesse figli o discendenti (o ignorasse di averne) al momento della donazione.
In tal caso l'azione si prescrive in cinque anni dalla nascita o dalla notizia della nascita dell'ultimo figlio o discendente ovvero dal riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.
Ipotesi particolari
Sono ipotesi particolari di donazione, ossia quella rimuneratoria, obbligatoria e obnuziale.
La donazione rimuneratoria
Si tratta di donazione vera e propria la cui particolarità consiste nel fatto che il motivo che di regola non ha alcun rilievo giuridico, diviene in tal caso elemento essenziale del negozio.
In particolare si tratta dell'attribuzione gratuita compiuta in maniera spontanea dal donante:
- per riconoscenza o
- per meriti del donatario o
- per speciale rimunerazione
e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale.
Essa, pertanto, non può essere revocata e non comporta l'obbligo alimentare per il donatario, ma impegna il soggetto donante alla garanzia per l'evizione, sebbene fino alla concorrenza dell'entità delle prestazioni ricevute.
La donazione obbligatoria
Essa comprende nel suo oggetto l'assunzione di un obbligo verso il soggetto donatario, il quale acquista un diritto di credito gratuitamente.
La donazione obnuziale
Essa viene fatta in vista di un determinato e futuro matrimonio dagli sposi tra di loro oppure da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi.
Si tratta di un'autentica deroga alla contrattualità della donazione tipica, in quanto si configura come negozio unilaterale recettizio sotto condizione sospensiva (della cui retroattività si discute) della celebrazione del matrimonio, il cui annullamento travolge anche la donazione.
Essa non è revocabile e non fa sorgere l'obbligo alimentare in capo al donatario.
La donazione indiretta
Si tratta di un negozio che pur non integrando una tipica figura di donazione è diretto allo scopo di arricchire un soggetto per spirito di liberalità.
La donazione indiretta è soggetta alla disciplina materiale dettata per la donazione (in particolare le norme sulla revocazione e sulla riduzione delle donazioni).
In relazione alla disciplina formale del contratto di donazione non si estende ad essa.
Tra i negozi attraverso i quali è possibile realizzare una donazione indiretta si ricordano:
- adempimento del terzo (donante indiretto);
- rinuncia al credito;
- negotium mixtum cun donatione.
Sono, invece, ipotesi dubbie il comodato e l'intestazione di beni in nome altrui.
L'invalidità
L'invalidità è disciplinata dalle norme generali dettate per i contratti, oltre alle seguenti regole speciali:
- l'errore sul motivo, che risulta dall'atto ed è determinante, comporta l'annullabilità;
- il motivo illecito, che risulti dall'atto ed è determinante, comporta la nullità della donazione;
- la nullità della donazione non può essere fatta valere da eredi e aventi causa del donante che dopo la sua morte hanno confermato o hanno dato esecuzione alla donazione.
- è prevista la nullità della donazione fatta dal rappresentante dell'incapace, dall' inabilitato, dal mandatario in caso di mandato a donare, dal tutore e dal protutore prima dell'approvazione del rendiconto, dal notaio rogante, dagli interpreti e dai testimoni che hanno partecipato all'atto di donazione.
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