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La Donazione: Natura Giuridica, Forma e Limiti

09 giugno 2025

La donazione, disciplinata dall’art. 769 c.c.e seguenti, è un contratto a titolo gratuito con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo di un proprio diritto o assumendo un’obbligazione. È un atto che comporta il depauperamento del donante e l’arricchimento del donatario, e richiede il consenso di entrambe le parti, salvo il caso eccezionale della donazione obnuziale, che assume la forma di negozio unilaterale. Caratterizzata da spontaneità, gratuità, formalità e spirito di liberalità, la donazione deve essere compiuta senza obblighi preesistenti, neanche morali. Salvo nei casi di modico valore, è necessaria l’accettazione del donatario e la forma dell’atto pubblico con due testimoni. La causa della donazione si compone di un elemento oggettivo, cioè il trasferimento patrimoniale, e di un elemento soggettivo, l’animus donandi, ovvero l’intenzione liberale del donante. Per stipulare validamente una donazione è richiesta la capacità di disporre, che può estendersi anche a minori emancipati e a soggetti prossimi al matrimonio; la capacità di ricevere spetta invece a chi ha capacità giuridica, inclusi il concepito e il figlio non ancora concepito ma di persona vivente. Sono esclusi dalla possibilità di ricevere per donazione soggetti come il tutore, il notaio rogante, gli interpreti e i testimoni. L’oggetto può essere un diritto presente o un’obbligazione, ma non un bene futuro non ancora esistente. Sono ammesse forme particolari di donazione, come quella congiuntiva, con clausola di accrescimento, con riserva di usufrutto o con sostituzioni. Possono inserirsi anche elementi accidentali, come condizione, termine e onere, tra cui le condizioni di reversibilità o quelle legate alla celebrazione del matrimonio. Il donante risponde solo per dolo o colpa grave, mentre la garanzia per vizi e per evizione è dovuta solo in casi limitati. Il donatario ha l’obbligo di prestare alimenti al donante, salvo eccezioni. La donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli, con termini di prescrizione rispettivamente di un anno e cinque anni. Si distinguono inoltre particolari figure come la donazione rimuneratoria, legata a riconoscenza o meriti; la donazione obbligatoria, che attribuisce un diritto di credito; la donazione obnuziale, legata al futuro matrimonio e di natura unilaterale; e la donazione indiretta, che pur non rispettando la forma solenne, è finalizzata all’arricchimento per spirito di liberalità.

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