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La divisione

26 marzo 2025

Definizione

La divisione consiste nell'insieme di operazioni giuridiche dirette a sciogliere la comunione ereditaria e non ereditaria, mediante attribuzione, a ciascun condividente, di beni corrispondenti alla propria quota.

La divisione può essere giudiziale, contrattuale, testamentaria e civile.

Le fonti normative della divisione sono costituite dagli articoli 1111-1116 del codice civile (norme generali, ovvero sulla divisione delle cose comuni) e dagli artt. 713 e ss. del codice civile (norme speciali che sono dedicate alla divisione ereditaria, ossia quella diretta a sciogliere una comunione ereditaria).

In base all'espresso richiamo contenuto all'art. 1116 del codice civile, le norme sulla divisione ereditaria si applicano anche alla divisione non ereditaria, in quanto compatibili.

Divisione giudiziale, contrattuale, testamentaria e civile

  1. La divisione giudiziale è quella che trova fonte in un provvedimento dell'autorità giudiziaria ed il relativo procedimento è disciplinato agli artt. 784-791 del codice di procedura civile.

Essa può integrare un procedimento di volontaria giurisdizione o contenzioso a seconda che il giudizio si svolga senza contestazioni oppure intervenga la contestazione di qualche condividente.

La divisione giudiziale rientra nell'ambito del diritto processuale civile.

  1. La divisione contrattuale consiste in un contratto plurilaterale con il quale si scioglie la comunione e si formano le quote.

Il contratto di divisione, consta, come ogni contratto, dei quattro elementi essenziali dell'accordo, dell'oggetto, della causa, della forma.

In relazione ad essi, in questa sede va specificato soltanto che la causa consiste nello scioglimento della comunione attraverso apporzionamento.

In relazione alla forma, occorre rilevare che nel caso in cui tra i beni da dividere vi siano beni immobili, essa dovrà rivestire la forma scritta.

Occorrerà, inoltre, la trascrizione se comprende beni immobili o mobili registrati.

  1. La divisione testamentaria, trova la sua fonte nel testamento, e può consistere:
  • in un assegno divisionale qualificato, nel caso in cui il testatore abbia diviso i suoi beni tra gli eredi;
  • in un assegno divisionale semplice, nel caso in cui il testatore stabilisca le norme per formare le porzioni nella futura divisione;
  • divisione secondo stima di persona che viene designata dal testatore il cui progetto ha carattere obbligatorio;
  • divisione dell'esecutore testamentario che procede direttamente alla divisione.

 

  1. La divisione c.d. civile, consiste nell'insieme di quegli atti diversi dalla divisione che, pur non attribuendo beni comuni in natura, hanno comunque quale effetto quello di far cessare lo stato di comunione.

Anche tali atti, a norma di legge, sono soggetti all'azione di rescissione.

Soggetti

Devono partecipare alla divisione, a pena di nullità:

  • i comunisti e loro successori a titolo universale e a titolo particolare;
  • i creditori e gli aventi causa iscritti o che hanno acquistato diritti trascritti.

 

La presenza dei nascituri impedisce la divisione fino alla nascita, salvo autorizzazione del giudice.

Occorre rilevare che la mancata presenza anche di uno solo dei comunisti comporta la nullità della divisione, dal momento che risulta incompatibile una proprietà esclusiva assegnata ai condividenti partecipanti e la persistenza dello stato di comunione in capo ai comunisti non partecipanti.

Diritto di domandare la divisione

Ciascun partecipante ha il diritto potestativo di domandare la divisione, salvo sospensioni derivanti dalla volontà del testatore, dalle parti, dalla legge, ecc.

Modalità

In relazione alle modalità in cui la divisione avviene si rileva che essa avviene:

  • in natura, (in base all'art. 718 del codice civile, "Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti");
  • se i beni non sono comodamente divisibili in natura, si fa luogo a conguaglio in denaro (in base all'art. 728 del codice civile "L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro").

 

I conguagli in denaro danno luogo a un'obbligazione a carico di colui che ha ricevuto beni per un valore maggiore della propria quota ed a favore di colui che ha ricevuto beni per un valore minore , di pagare la corrispondente somma in denaro.

Effetti della divisione

La divisione ha effetto retroattivo, pertanto, ogni coerede si reputa solo ed immediato titolare di tutti i beni componenti la sua quota e si considera come se non avesse mai avuto la titolarità degli altri beni.

L'art. 757 del codice civile dispone, a tal proposito che: "Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari".

La divisione comporta, altresì, per i condividenti il sorgere di un vicendevole obbligo di garanzia per molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione, salvo sia stato escluso espressamente all'atto di divisione o se il condividente soffra l'evizione per colpa propria.

L'art. 758 del codice civile, a tal proposito, dispone che: "I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.

La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa".

Impugnazione della divisione

La divisione può essere impugnata con azione di annullamento per violenza e dolo; rescissione per lesione di oltre un quarto, nullità, riduzione.

Annullamento per violenza e dolo

In base all'art. 761 del codice civile, "La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto".

Rescissione per lesione oltre il quarto

L'art. 763 del codice civile "La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.

L'azione si prescrive in due anni dalla divisione".

Nullità

La divisione può essere impugnata con l’azione di nullità per preterinzione di legittimario o erede istituito da parte del testatore (solo in caso di divisione testamentaria).

Riduzione

La divisione può essere impugnata, altresì, con l’azione di riduzione per lesione della quota di legittima.

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