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Il GEIE: Strumento di Cooperazione Europea tra Imprese

12 giugno 2025

IL GEIE e le fonti normative

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) è una figura giuridica introdotta dall’Unione Europea per favorire la collaborazione tra imprese e professionisti di diversi Stati membri.

Il suo scopo è quello di agevolare l’esercizio di attività economiche da parte dei suoi membri, superando le barriere normative derivanti dalle diverse legislazioni nazionali.

Il GEIE è regolato principalmente dal Regolamento CEE n. 2137/85, applicabile direttamente in tutti gli Stati membri.

Ogni ordinamento nazionale, tuttavia, ha previsto normative di attuazione: in Italia, la disciplina integrativa è contenuta nel D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Requisiti e natura giuridica

Possono essere membri del GEIE sia persone fisiche sia giuridiche, a condizione che svolgano un’attività economica, anche non in qualità di imprenditori.

È necessario che almeno due membri abbiano la sede o svolgano la loro attività economica in Stati diversi dell’Unione Europea. Il GEIE non può quindi essere usato per collaborazioni tra sole imprese nazionali.

Il GEIE è un ente dotato di personalità giuridica propria, con piena capacità di agire in nome proprio e può essere parte in giudizio, assumere obbligazioni e detenere diritti.

Finalità e attività

Il GEIE non ha finalità lucrative: il suo scopo è supportare e potenziare l’attività economica dei membri.

I profitti generati sono direttamente imputati ai membri e distribuiti secondo il contratto, o in parti uguali in assenza di specificazioni.

Costituzione

La costituzione deve avvenire per iscritto, a pena di nullità. Il contratto istitutivo deve contenere:

  • denominazione con la dicitura “GEIE”;
  • sede legale;
  • oggetto sociale;
  • dati identificativi dei membri;
  • durata del gruppo, se determinata.

 

Obblighi di Pubblicità: Registro delle Imprese, Gazzetta Ufficiale e Comunicazioni Europee

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, gli atti del GEIE previsti dal Regolamento CEE n. 2137/85 devono essere depositati dagli amministratori entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese.

In caso di inadempienza, il deposito può essere effettuato anche da uno dei membri.

Tale iscrizione ha valore costitutivo, poiché solo da quel momento il GEIE acquisisce la capacità giuridica di essere titolare di diritti e obbligazioni.

Ai sensi dell’art. 9, par. 2 del Regolamento, chi agisce in nome del GEIE prima della sua iscrizione risponde personalmente, solidalmente e illimitatamente se il gruppo non assume tali obblighi.

Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, entro 30 giorni dall’iscrizione o dal deposito degli atti nel Registro delle Imprese, gli amministratori del GEIE sono tenuti a curare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In particolare, devono essere pubblicati:

  1. gli atti e le informazioni previsti dagli articoli 8, lettere a) e b), e 11 del Regolamento CEE n. 2137/85;
  2. b) gli elementi indicati all’ 8, lettera c), in forma di estratto, con menzione del relativo deposito o iscrizione.

Gli effetti giuridici della pubblicazione sono regolati dall’art. 2457-ter del codice civile.

Si precisa che tale pubblicazione ha valore puramente dichiarativo, e non costitutivo.

Organizzazione interna

L’organizzazione del GEIE è lasciata in larga parte all’autonomia contrattuale. Sono previsti:

  • un organo collegiale composto da tutti i membri, che decide collegialmente sugli atti fondamentali (spesso con l’unanimità);
  • uno o più amministratori, responsabili della gestione e della rappresentanza legale.

Responsabilità dei membri

I membri del GEIE rispondono in modo illimitato e solidale per tutte le obbligazioni del gruppo.

Tuttavia, i creditori possono agire direttamente nei confronti dei membri solo dopo aver richiesto il pagamento al GEIE e aver atteso senza esito un congruo termine.

Ammissione di nuovi membri

L’ingresso di nuovi membri è subordinato alla decisione unanime dei partecipanti esistenti.

I nuovi membri rispondono anche delle obbligazioni contratte prima dell’ingresso, salvo clausola espressa di esonero, che deve essere pubblicata per essere opponibile ai terzi.

Scioglimento del GEIE

Lo scioglimento può avvenire:

  • per decisione unanime dei membri;
  • al verificarsi di eventi previsti nel contratto;
  • per il compimento dell’oggetto o l’impossibilità di raggiungerlo;
  • per mancanza del requisito di pluralità transnazionale.

Se la decisione di scioglimento non viene adottata, ciascun membro può rivolgersi al giudice.

Dopo lo scioglimento, l’amministratore (o altro interessato) deve adempiere agli obblighi pubblicitari.

Conclusioni

Il GEIE rappresenta un utile strumento giuridico per promuovere la collaborazione economica in ambito europeo, mantenendo al tempo stesso flessibilità organizzativa.

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