Rinunzia all'eredità
La rinunzia all'eredità è un negozio giuridico unilaterale, per l'evidente ragione che il titolare del diritto lo dismette senza la partecipazione di altri soggetti.
Si tratta di un negozio formale, in quanto la rinunzia deve essere fatta nella forma prevista dall'art. 519.
Formalità per la rinunzia
L'art. 519, primo comma c.c., stabilisce che: "La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni".
La rinunzia, pertanto, è un negozio solenne, in quanto l'effetto che essa realizza si attua solo se la volontà di rinunziare sia stata manifestata di fronte a un notaio, o al cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
Revoca della rinunzia
L'art. 525 c.c., stabilisce che "Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità".
Il fondamento giuridico di questa norma viene dalla dottrina individuato nel fatto che il rinunziante non perde la delazione finché l'eredità non sia stata da altri acquistata, ma sono salvi i diritti dei terzi.
La norma ha carattere eccezionale, non si estende, quindi alla rinunzia al legato.
Si può revocare tacitamente la rinunzia all'eredità senza la forma solenne?
Sul punto La Corte di Cassazione civile sez. II, 28/12/2022, n. 37927 osserva che:
"La rinuncia all’eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all’eredità dismette il suo diritto di accettarla.
Il compimento dell'atto determina la perdita del diritto all’eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dalla lettera dell'istituto disciplinato dall'art. 519 c.c..
L'effetto prima indicato, tuttavia, non discende dalla sola rinuncia, ma dell'avvenuto acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati;
fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di accettazione, come è specificato dall'art. 525 dello stesso codice".
Ai sensi dell'art. 519 c.c., detta rinunzia deve necessariamente essere compiuta in forma solenne, con dichiarazione ricevuta da notaio o da cancelliere del Tribunale del circondario nel quale si è aperta la successione ed iscritta nel registro delle successioni.
È stato anche precisato dalla giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell’art. 519, cod. civ., la dichiarazione di rinunzia all’eredità non possa essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata. La forma suddetta è prevista a pena di nullità, in quanto l’indicazione dell’art. 519 cod. civ., rientra tra le previsioni legali di forma “ad substantiam”, di cui all’art. 1350 cod. civ., n. 13, (Cass. Sez. II, Sent. n. 4274 del 2013).
Ciò premesso la Corte Suprema di Cassazione ha osservato che deve darsi continuità al seguente principio di diritto: "Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove non sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile" .
Risulta, pertanto, evidente che la revoca della rinunzia all’eredità deve seguire le stesse formalità che sono prescritte per la rinunzia stessa e non è possibile una revoca tacita.
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