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Efficacia esecutiva e mutuo con contestuale deposito

12 maggio 2025

Con la sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto:

"Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla.

Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto".

Con decreto del 10 ottobre 2024, la Prima Presidente aveva dichiarato ammissibile, assegnandolo alle Sezioni Unite, il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 31 luglio 2024, nel corso di un procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., proposto avverso l’ordinanza emessa dal Giudice unico del Tribunale di Siracusa di rigetto dell’istanza di sospensione del titolo esecutivo, fondato su un mutuo fondiario, proposta dalla mutuataria con atto di citazione in opposizione, ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., al precetto notificatole dalla cessionaria del credito originato dal predetto mutuo.

In particolare, il Tribunale di Siracusa ha chiesto se in presenza di un accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo erogandola effettivamente al mutuatario, con previsione dell'immediata restituzione dell'importo alla mutuante con l'intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni , si configuri a carico del mutuatario un'obbligazione attuale di restituzione della somma ed il contratto così stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa fungere da titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3 c.p.c.

La Corte osserva che la questione pregiudiziale in esame non revoca in dubbio la configurabilità di un mutuo nell'accordo negoziale con cui, erogata, o anche solo messa a disposizione, una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in deposito irregolare, o un pegno irregolare, col patto che il mutuante la svincoli al consolidamento di altre garanzie o al tempo della verificazione di altri eventi futuri o, di quanto specificamente al riguardo convenuto.

Il contratto mutuo è perfezionato con la sola messa a disposizione della somma.

La Corte osserva che, da un lato, la traditio non deve essere necessariamente "fisica", ma può essere pure solo giuridica.

Dall'altro lato, la messa a disposizione è resa evidente dal fatto che, nel caso di specie, la disposizione della somma di denaro vi è stata davvero, sia pure in un unico contesto, tanto che il mutuatario ha disposto di quella per una successiva operazione, non rilevando che anch'essa possa essere meramente contabile.

Nella fattispecie, oggetto di rinvio pregiudiziale, non è in discussione che il contratto di mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma, insorgendo, pertanto, la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario.

Ciò che posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto.

La Corte osserva, che tali patti costituiscono patti accessori che attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata, ma non sono in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

Il contratto di mutuo si arricchisce di una pattuizione accessoria che integra un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al contratto di mutuo cui accede.

Il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione univoca ed espressa di restituire la somma mutuata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica.

Pertanto, salvo che l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario non sia espressamente esclusa, il contratto di mutuo, che stabilisce la contestuale costituzione in deposito o in pegno irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario, è di per se idoneo a fondare l'esecuzione forzata.

Non vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo, di un separato o successivo atto munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che riconosca o attesti l'intervenuto svincolo della somma per intraprendere l'esecuzione forzata, dal momento che il titolo esecutivo è integrato già dal contratto di mutuo.

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