Definizione
La dichiarazione di successione è un documento fiscale. La sua funzione principale è quella di fornire all'Agenzia delle entrate informazioni in relazione all'ammontare e alla composizione del patrimonio ereditario in modo da poter calcolare le imposte che devono essere versate.
Presentazione della dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione.
Il notaio e la dichiarazione di successione
Al fine di poter compilare la dichiarazione di successione in maniera corretta e gestire, altresì, correttamente tale adempimento fiscale, la figura del notaio si rende quanto più necessaria.
Se si eredita un bene immobile
Se l'eredità ha ad oggetto un bene immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa per i servizi ipotecari e catastali e i tributi speciali in caso di richiesta dell'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.
Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione
I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione, sono:
- gli eredi, i chiamati all'eredità, i legatari o i loro rappresentanti legali,
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
- gli amministratori dell’eredità
- i curatori delle eredità giacenti
- gli esecutori testamentari
- i trustee.
Nel caso in cui più soggetti si trovino a presentare la dichiarazione di successione è sufficiente che venga presentata da uno solo di essi e l'obbligo si considera adempiuto.
Casi in cui non si deve presentare la dichiarazione di successione
Casi di esonero
Sono esonerati dal presentare la dichiarazione di successione, ai sensi dell'articolo 28, quinto comma del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, i chiamati all'eredità e i legatari che prima che sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, hanno rinunciato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso dei beni ereditari, hanno chiesto la nomina del curatore dell'eredità.
In entrambi i casi deve essere stato informato l'ufficio, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, alla quale deve essere stata allegata copia autentica della dichiarazione di rinuncia dell'eredità o copia dell'istanza di nomina autentica dal cancelliere del Tribunale.
Casi in cui non vi è l'obbligo
Non sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni, previste all'articolo 28, settimo comma del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 ossia:
- l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
- l'attico ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro
- non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Imposta sulle successioni e donazioni
In relazione all'oggetto dell'imposta, il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, all'articolo 1, dispone che:
“1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.
2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
3. L’imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. L’imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742,770, secondo comma, e 783 del codice civile.
4- bis . Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto".
Liquidazione imposta di successione
A seguito della riforma fiscale sulle imposte indirette (Dlgs 139/2024), l'imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità:
1. Per le successioni che si sono aperte a partire dal 1 gennaio 2025 è il contribuente a dover autoliquidare l’imposta in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF).
2. Per le successioni aperte prima del 1 gennaio 2025, l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione.
In relazione all'autoliquidazione, il nuovo articolo 33, al suo primo comma, prevede che:
"I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati fino alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari".
A partire dal 1 gennaio 2025, il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
In caso di trust testamentario, l’imposta di successione è dovuta al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali, tuttavia il trustee può optare, in dichiarazione, per il versamento anticipato dell’imposta indipendentemente dalla data di apertura della successione.
A seguito del ricevimento della dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle entrate invia all’erede un avviso di liquidazione contenente l’indicazione dell’imposta di successione.
Per le successioni aperte prima del 1 gennaio 2025, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate cui è presentata la dichiarazione liquida l'imposta avvisando gli obbligati al pagamento con l'avviso di liquidazione. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso bisogna procedere al pagamento.
Aliquote e franchigie
Le aliquote e le franchigie sono previste dall'articolo 7, del decreto legislativo 346 del 1990.
In particolare la norma in esame dispone che:
"1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2. Se il beneficiario dei trasferimenti e' una persona con disabilita' riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.
4. Fino a quando l'eredita' non e' stata accettata, o non e' stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta e' determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato".
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