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Agevolazione box auto pertinenziale

10 marzo 2025

L'articolo 16-bis, comma, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi, disciplina i bonus che derivano dall'acquisto di un'autorimessa o di un posto auto di nuova costruzione pertinenziali a un'abitazione, ma che non derivano da interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, (vedasi a tal proposito, Agenzia delle Entrate, circolare 13/E/2019).

Condizioni per beneficiare della detrazione

La detrazione, nel caso di acquisto di box auto o parcheggi pertinenziali è subordinata alle seguenti condizioni:

Prima condizione

La prima condizione per poter beneficiare della detrazione e che le spese imputabili alla realizzazione dei box o parcheggi acquistati siano comprovate da un'apposita attestazione scritta rilasciata dal venditore.

Seconda condizione

La seconda condizione è la formalizzazione in maniera espressa, in un atto (come il rogito con il quale l'autorimessa o il posto auto vengono acquistati) della sussistenza del rapporto pertinenziale tra l'autorimessa o il posto auto e un'abitazione.

Tale atto deve avere data certa anteriore alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale il contribuente inizia ad avvalersi della detrazione.

Non è, più necessario, per poter fruire della detrazione, che i pagamenti non siano precedenti ad atto avente data certa (preliminare o rogito definitivo) dal quale risulti l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale.

L'agenzia delle Entrate con la circolare 43/E/2016 ha precisato che: "il beneficio fiscale possa essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dellatto notarile o in assenza di un preliminare dacquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione".

Terza condizione

La terza condizione per poter fruire della detrazione è che il contribuente effettui il pagamento mediante bonifico bancario o postale.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda gli adempimenti che devono essere seguiti al fine di potersi avvalere della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR, il comma 9 dell' art. 16-bis rinvia alle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, n. 41 del 18 febbraio 1998, il quale all’art. 1, comma 3, stabilisce che “…il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.

Pertanto, dalla normativa sopra menzionata si evince che per poter usufruire della detrazione fiscale, è necessario effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e devono essere indicati:

  • la causale del versamento (riferita alla detrazione di cui all'articolo 16-bis del DPR 917/1986;
  • il codice fiscale della persona che intende beneficiare della detrazione;
  • il codice fiscale o la partita IVA del destinatario del pagamento.

 

Tale prescrizione, può essere derogata. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 43/E/2016 , ha ammesso la detrazione anche "in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dellimpresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente".

Novità sulla detrazione

La detrazione compete nella misura delle percentuali che sono previste per il bonus acquisti e il sismabonus acquisti.

La detrazione si ripartisce in dieci rate annuali.

Anche in tal caso si pone la tematica dell'abitazione principale. Si tratta di stabilire se il contribuente possa avere l’agevolazione nella misura maggiorata (ossia 50% nel 2025) se l’immobile acquistato è pertinenza di un’abitazione principale.

Le percentuali trovano applicazione alla spesa imputabile al costo di costruzione aumentato dell'inerente IVA, per un importo non superiore a € 96,000,00 per ogni autorimessa o posto auto oggetto di acquisto.

Le percentuali non si applicano al prezzo pagato per l'acquisto dell'autorimessa o del box.

Tale dato deve essere certificato attraverso una specifica dichiarazione dell’impresa venditrice (che normalmente risulta dal rogito d’acquisto).

La detrazione per acquisto di autorimesse non può essere cumulata con la detrazione derivante dall’acquisto di case ristrutturate (vedasi a tal proposito interpello 191/2021).

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